Calcio / Serie C
Serie C e CoviSoC: come evitare l’esclusione dal campionato
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (CoViSoC) ha la possibilità di revocare la Licenza Nazionale alle società che non possiedono infrastrutture adeguate. In Serie C anche la Pistoiese
Serie C: come agisce la CoViSoC
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (CoViSoC) ha il compito di verificare, tramite istruttoria, quelle società che non possiedono i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie C 2018-19.
Prima di procedere con le verifiche, La CoViSoC esamina la documentazione prodotta dalle società e anche i dati trasmessi dalla Lega Pro, che a sua volta si assicura degli avvenuti pagamenti.
Entro il 12 luglio le società vengono a conoscenza dell’esito, positivo o meno, degli accertamenti. In questo caso la Pistoiese è tra le società “rimandate”. Ma non è l’unica (le altre).
Come rispondono le società di Serie C
La documentazione deve essere presentata dalle società che vogliono fare ricorso entro le 19 del 16 luglio 2018. La certificazione e il parere della Lega Pro dovranno invece essere depositati presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi entro le 19 del 18 luglio 2018. Le Commissioni adite esprimono, entro il 19 luglio 2018, parere motivato al Commissario Straordinario della F.I.G.C. sui ricorsi proposti.
Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000. L’ importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi.
Il verdetto della FIGC
A questo punto la FIGC si potrà esprimere. Il verdetto sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà reso noto in data 20 luglio 2018.
Oltre la CoviSoC
Se anche la FIGC negasse neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018-19, le società potranno rivolgersi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.