Riforma dello sport
Riforma dello sport: le forme d’inquadramento dei lavoratori sportivi

Col prezioso aiuto di Andrea Olmi andiamo a vedere chi sono i lavoratori sportivi e in che modo possono essere retribuiti
Di Andrea Olmi
Ricordo che adesso con la riforma dello Sport sono stati individuati in maniera univoca i soggetti che possono essere considerati lavoratori sportivi. Tali soggetti sono i seguenti: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Inoltre rientrano nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Ora il DPCM del 21 Febbraio 2024 ha individuato le mansioni che in funzione della specificità della singola disciplina sportiva risultano essere necessarie allo svolgimento della stessa.
Di conseguenza ogni associazione sportiva a seconda del tipo di attività sportiva che svolge può individuare all’interno del DPCM quali sono le figure che la legge individua e che risultano essere riconosciute come necessarie allo svolgimento della stessa.
Chi sono invece i soggetti esclusi dal novero dei lavoratori sportivi?
Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che:
-svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale
-svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi come ad esempio custode, addetto alle pulizie, manutentori, addetti al punto ristoro ecc.
– forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Fatta questa doverosa premessa vediamo adesso le principali forme di inquadramento dei lavoratori sportivi come sopra meglio individuati:
- Lavoro subordinato, quindi per intendersi lavoratore dipendente, di conseguenza con busta paga con tutti gli oneri connessi e gli adempimenti dovuti come per tutti i lavoratori dipendenti.
- Lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con la possibilità di assolvere gli adempimenti previsti per questa tipologia contrattuale (Comunicazione Unilav, modello Uniemens e LUL) tramite apposita sezione del registro delle attività sportive (R.A.S.) Questa forma essendo una forma specifica per il lavoro sportivo è la forma più comune e utilizzata dalle associazioni sportive. Si ricorda che per questo tipo di inquadramento la comunicazione obbligatoria di avvio del lavoro sportivo è fissata entro il 30° giorno del mese successivo a quello di inizio dell’attività.
I compensi pagati a questi co.co.co. sportivi sono fiscalmente esenti fino a 15.000 euro all’anno. La soglia di esenzione si calcola a partire dal 1 gennaio di ogni anno per anno solare. Oltre tale soglia il compenso sarà assoggettato ad Irpef e si cumulerà con eventuali altri redditi del percettore.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali invece la soglia di esenzione è di 5000 euro anche questi annui.
Oltre tale soglia sono dovuti i contributi previdenziali.
I contributi previdenziali sono calcolati con aliquote del 25% o del 24% se il lavoratore è già iscritto ad altre forme di previdenza.
Fino al 31 Dicembre 2027 la base imponibile su cui calcolare la contribuzione previdenziale è ridotta al 50 per cento.
Ai fini del calcolo delle soglie di esenzione fiscale e contributiva, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare una autocertificazione nella quale attesti l’ammontare dei compensi già percepiti da inizio anno.
- Prestazione occasionale. Tale fattispecie seguirà il regime ordinario di tassazione.
L’attività non deve essere svolta in modo professionale;
L’attività deve essere occasionale, quindi del tutto episodica;
Non deve esserci coordinazione del lavoro ed impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).
Sui compensi corrisposti per le prestazioni occasionali si applica la ritenuta di acconto del 20 per cento.
- VOLONTARI. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e risorse per promuovere l’attività sportiva. Tale apporto deve essere svolto in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, esclusivamente con finalità amatoriali.
Di conseguenza le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo.
E’ possibile corrispondere dei rimborsi spese con le seguenti modalità e casistiche tassative:
- Rimborso spese documentate relative al vitto all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
- Anche a fronte di una autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 purchè non superino l’importo di euro 150,00 mensili e l’organo sociale della associazione ( di solito il consiglio direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso.
Questi sono i principali inquadramenti con le quali le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori sportivi.
