Riforma dello sport
Riforma dello sport: Andrea Olmi illustra le novità del DPCM del 21 febbraio
Un altro episodio del nostro viaggio nei meandri della riforma dello sport: vediamo le novità introdotte dal decreto del 21 Febbraio scorso
Prosegue l’inchiesta di approfondimento di Pistoia Sport sulla riforma del sport. Il dott. Andrea Olmi, commercialista, esperto di diritto sportivo e consulente di diverse società sportive, illustra le novità introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Febbraio scorso.
Il Ministero dello Sport ha aggiunto un ulteriore tassello per l’applicazione della nuova disciplina sul lavoro sportivo. Il decreto era molto atteso da tutti coloro che operano nel settore dello sport dilettantistico. Con il DPCM del 21 Febbraio, infatti, è stato pubblicato il mansionario dei lavoratori sportivi. Ogni Federazione Sportiva ed Ente di Promozione ha reso disponibile l’elenco delle mansioni considerabili come lavoro sportivo. Oltre ai ruoli tradizionali di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, e direttore di gara, il nostro ordinamento prevede nell’art 25 del d.lgs 36/21, una seconda categoria di lavoratori sportivi.
A chi appartiene secondo la legge questa seconda categoria di soggetti che possono essere riconosciuti lavoratori sportivi? La legge prescrive che oltre alle categorie elencate nell’art. 25 e sopra descritte possono essere considerati lavoratori sportivi anche i tesserati che svolgono le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
La legge però rimandava all’individuazione di queste figure prescrivendo che, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sarebbero state approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ora il DPCM del 21 Febbraio ha individuato le mansioni che in funzione della specificità della singola disciplina sportiva risultano essere necessarie allo svolgimento della stessa. Questi ulteriori soggetti sono ogni altro tesserato che svolge le attività previste dai regolamenti tecnici di ogni singola disciplina sportiva.
Facciamo un esempio delle mansioni previste per il calcio nel DPCM
N | Mansione |
1 | Collaboratori nella gestione sportiva delle società |
2 | Dirigente accompagnatore |
3 | Dirigente addetto agli arbitri |
4 | Football Social Responsibility Officer |
5 | Responsabile settore giovanile |
6 | Osservatore |
7 | Match analyst |
8 | Dirigenti con funzioni tecniche |
9 | Dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo |
10 | Docenti formatori sportivi |
11 | Omologatori dei campi da gioco (cd Fiduciari e Vice Fiduciari dei campi) |
12 | Accompagnatori dei minori |
13 | Delegato alla gestione dell’evento |
14 | Delegato ai rapporti con la Tifoseria o Supporter Liaison Officer |
15 | Disability access officer |
16 | Addetti antidoping (cd Chaperone) |
17 | Formatore sportivo |
18 | Commissario speciale |
19 | Segretario di tavolo |
20 | Ispettore federale |
21 | Addetto agli arbitri |
22 | Accompagnatore |
23 | Addetto attrezzature e logistica |
24 | Video match analista |
25 | Speaker di manifestazione |
26 | Addetto antidoping |
Si tratta quindi di attività ulteriori individuate in funzione della specificità della singola disciplina sportiva. Per intendersi ogni associazione sportiva potrà annoverare come figura di lavoratore sportivo solo quelle figure tassativamente indicate nel DPCM con riferimento alla propria attività svolta. Ad esempio, il meccanico di per sé non rappresenta un lavoratore sportivo, ma potrebbe qualificarsi come tale nell’ambito della federazione Aci o in una associazione sportiva dilettantistica ciclistica affiliata alla FCI e nella pallacanestro paralimpica.
La metodologia adottata per l’elenco è in linea con quanto previsto dalla normativa, posto che le mansioni sono individuate sulla scorta dei regolamenti tecnici federali. L’elenco non risulta tuttavia ancora completo mancando all’appello alcune federazioni sportive nazionali. E’ il caso, ad esempio per citare le più comuni della Federazione Italiana Vela o della Federazione Italiana Golf o della Federazione Italiana Pentathlon moderno.
Per le federazioni e discipline che ancora non hanno provveduto all’invio presso il dipartimento dello sport delle mansioni necessarie, dunque le agevolazioni sportive previste per i lavoratori sportivi restano limitate alle famose sette figure di cui all’art. 25 del Dlgs 36/2021. Le agevolazioni in estrema sintesi consistono nell’esenzione Inps per i compensi annui di importo inferiore a 5000 Euro e nella esenzione dalla tassazione fiscale Irpef entro il plafond sempre annuo dei 15000 Euro.
La legge consente al Dipartimento per lo Sport di integrare o modificare l’elenco delle mansioni entro il 31 Dicembre di ogni anno, ma si ritiene che in fase di prima applicazione eventuali modifiche o integrazioni possano essere adottate anche in tempi più brevi. Ora finalmente con la pubblicazione del DPCM possiamo dire che il novero dei soggetti rientranti nella nozione di lavoratore sportivo è stata finalmente ampliata.
Nel prossimo articolo analizzeremo tutte le tipologie contrattuali che può assumere il lavoratore sportivo, dal punto di vista civilistico, fiscale e previdenziale.